Sez. 1, Sentenza n. 4118 del 11/03/1986 Ud. (dep. 24/05/1986) Rv. 172793 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO - PRIMA IPOTESI - PERICOLO PRESUNTO - CONSEGUENZE.*
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO - PRIMA IPOTESI - PERICOLO PRESUNTO - CONSEGUENZE.*
Il delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro è, nella ipotesi del primo comma, un reato di pericolo presunto, avente ad oggetto specifico della tutela penale il bene giuridico della pubblica incolumità che può essere esposto a pericolo dalla mancata collocazione di impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro ovvero dalla rimozione o dal danneggiamento di essi; la presunzione del pericolo vieta di indagare se, nel caso concreto, sia o meno sorto un pericolo per la pubblica incolumità. (Conf mass n 163311).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)