Sez. 4, Sentenza n. 10812 del 04/05/1989 Ud. (dep. 01/08/1989) Rv. 181921 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO - BENE GIURIDICO TUTELATO - NOZIONE - ASTRATTA ATTITUDINE A PREGIUDICARE L'INTEGRITÀ FISICA DI UNA COLLETTIVITÀ LAVORATIVA - NECESSITÀ - DEFINIZIONE DI COLLETTIVITÀ LAVORATIVA - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO - BENE GIURIDICO TUTELATO - NOZIONE - ASTRATTA ATTITUDINE A PREGIUDICARE L'INTEGRITÀ FISICA DI UNA COLLETTIVITÀ LAVORATIVA - NECESSITÀ - DEFINIZIONE DI COLLETTIVITÀ LAVORATIVA - FATTISPECIE.*
Per verificarsi l'ipotesi delittuosa descritta dall'art. 437 del codice penale è necessario che l'omissione, la rimozione o il danneggiamento dolosi degli impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro si inserisca in un contesto imprenditoriale nel quale la Mancanza o l'inefficienza di quei presidi antinfortunistici abbia l'attitudine, almeno astratta, anche se non abbisognevole di concreta verifica, a pregiudicare l'integrità fisica di una collettività lavorativa, intesa come un numero di lavoratori (o comunque di persone gravitanti attorno all'ambiente di lavoro) sufficiente - secondo l'apprezzamento del giudice di merito - a realizzare la condizione di una indeterminata estensione del pericolo, senza di che mancherebbe in radice la possibilità di un'offesa al bene giuridico tutelato. (fattispecie di addebito di violazione dell'art. 437 codice penale per omissione di cautele antinfortunistiche in un cantiere di assunte piccole dimensioni, in ordine alle quali (dimensioni) la Corte territoriale aveva omesso ogni accertamento ritenendolo un dato irrilevante ai fini della integrazione della fattispecie de qua; la Corte di legittimità, andando in contrario avviso rispetto all'indirizzo giurisprudenziale seguito dai giudici del merito, ha giudicato necessario accertare quel dato di fatto, perché ritenuto presupposto per l'applicabilità della norma penale). (V mass n 172793; (V mass n 164212; (V mass n 164210; (contra mass n 178053, e ivi citate; (contra mass n 177857, e ivi citate; (contra mass n 170664, e ivi citate; (contra mass n 165325).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)