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Sez. 4, Sentenza n. 10812 del 04/05/1989 Ud. (dep. 01/08/1989) Rv. 181922 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO - PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ - NECESSITÀ - RISCHIO PER LA VITA O L'INTEGRITÀ FISICA DI UNA COLLETTIVITÀ DI PERSONE - PRESUPPOSTO INTEGRANTE LA FATTISPECIE - RAVVISABILITÀ - CASO DI SPECIE.*
Stato
decisa il 1989-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181922-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO - PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ - NECESSITÀ - RISCHIO PER LA VITA O L'INTEGRITÀ FISICA DI UNA COLLETTIVITÀ DI PERSONE - PRESUPPOSTO INTEGRANTE LA FATTISPECIE - RAVVISABILITÀ - CASO DI SPECIE.*

Il delitto di cui all'art. 437 codice penale, come tutti i delitti previsti nel titolo sesto del libro secondo del detto codice, implica, per l'integrazione della fattispecie criminosa ivi descritta, la sussistenza, sia pure in astratto, di un pericolo per la pubblica incolumità, nella misura in cui il comportamento addebitato al giudicabile risulti atto a mettere a repentaglio la vita o la integrità fisica di una comunità o collettività di persone. Il rilievo che in tali fattispecie (compresa quella ex art. 437) il pericolo per la pubblica incolumità sia presunto - per legge -, non consente di prescindere dalla sua esistenza, ma significa soltanto che esso non ha bisogno di essere provato di volta in volta, dato che il legislatore, sulla base dell'id quod plerumque accidit, ha considerato la condotta tipica descritta nella norma come astrattamente idonea a produrre effetti dannosi capaci di propagarsi a un numero indeterminato di persone. (fattispecie di addebito di violazione dell'art. 437 codice penale per omissione di cautele antinfortunistiche in un cantiere di assunte piccole dimensioni, in ordine alle quali (dimensioni) la Corte territoriale aveva omesso ogni accertamento ritenendolo un dato irrilevante ai fini della integrazione della fattispecie de qua; la Corte di legittimità, andando in contrario avviso rispetto all'indirizzo giurisprudenziale seguito dai giudici del merito, ha giudicato necessario accertare quel dato di fatto, perché ritenuto presupposto per l'applicabilità della norma penale). (V mass n 172793; (V mass n 164212; (V mass n 164210; (contra mass n 178053, e ivi citate; (contra mass n 177857, e ivi citate; (contra mass n 170664, e ivi citate; (contra mass n 165325).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)