Sez. L, Sentenza n. 14728 del 26/06/2006 (Rv. 590928 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Scelta dei lavoratori da porre in CIGS ai sensi della legge n. 416 del 1981 - Accordo sindacale - Criterio della maggiore anzianità anagrafica e contributiva - Legittimità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
Ai fini della scelta dei lavoratori da collocare in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi della legge n. 416 del 1981, è legittimo, e razionalmente giustificato, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 268 del 1994), il criterio, adottato in sede di accordo collettivo, della maggiore anzianità anagrafica e contributiva, in quanto esso consente di formare una graduatoria rigida e di essere applicato e controllato senza alcun margine di discrezionalità per il datore di lavoro (Fattispecie relativa all'accordo relativo ai giornalisti professionisti dipendenti del quotidiano Il Mattino).
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)