Sez. L, Sentenza n. 6765 del 10/05/2002 (Rv. 554317 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Straordinaria - Criteri per la scelta dei lavoratori da collocare in cassa integrazione - Accordo sindacale - Criterio della maggiore anzianità anagrafica e contributiva - Legittimità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
Ai fini della scelta dei lavoratori da collocare in cassa integrazione guadagni straordinaria, è legittimo, e razionalmente giustificato, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 268 del 1994), il criterio, adottato in sede di accordo collettivo (nella specie, accordo FIAT AUTO del febbraio 1994), della maggiore anzianità anagrafica e contributiva, in quanto esso consente di formare una graduatoria rigida e di essere applicato e controllato senza alcun margine di discrezionalità per il datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)