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Sez. L, Sentenza n. 21138 del 05/08/2008 (Rv. 604174 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Comunicazione preventiva ex art. 4 legge n. 223 del 1991 - Indicazione di un unico criterio di scelta - Necessità di specificazione delle modalità di applicazione - Sussistenza - Mancanza di accordo con le Organizzazioni sindacali - Conseguenze.
Stato
decisa il 2008-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604174-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

In tema di procedura di mobilità, la previsione, di cui al nono comma dell'art. 4 della legge n. 223 del 1991, secondo cui il datore di lavoro, nella comunicazione preventiva con cui dà inizio alla procedura, deve dare una "puntuale indicazione" dei criteri di scelta e delle modalità applicative, comporta che, anche quando il criterio prescelto sia unico, il datore di lavoro deve provvedere a specificare nella detta comunicazione le sue modalità applicative, in modo che essa raggiunga quel livello di adeguatezza sufficiente a porre in grado il lavoratore di percepire perché lui - e non altri dipendenti - sia stato destinatario del collocamento in mobilità o del licenziamento collettivo e, quindi, di poter eventualmente contestare l'illegittimità della misura espulsiva. Ne consegue che, in caso di mancato accordo con le Organizzazioni sindacali, i criteri di scelta indicati dalla norma (anzianità, carichi di famiglia, esigenze tecnico-produttive) devono essere applicati in concorso tra loro.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)