Sez. 5, Sentenza n. 9478 del 09/07/1998 Ud. (dep. 13/08/1998) Rv. 211451 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA | Implicita - Durante altro grado di giudizio e attraverso la nomina di altro difensore - Attività esclusiva di quest'ultimo - Revoca tacita del mandato al primo difensore - Ravvisabilità.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA
Nel caso in cui, l'imputato, senza revocare espressamente il precedente difensore, nomini durante il giudizio d'appello altro difensore di fiducia, e solo di questi in concreto si avvalga, concentrando su di esso la propria scelta, a lui affidando la propria difesa in ogni atto, adempimento o parte del procedimento di secondo grado, di guisa che il difensore prescelto, e solo questi in modo personale, diretto e autonomo abbia espletato l'incarico affidatogli, deve ritenersi per "facta concludentia" ed inequivocabilmente, l'intento dell'imputato stesso di affidare le attività defensionali al solo difensore che lo ha effettivamente assistito, e quindi, in sostanza, di revocare il mandato all'altro difensore.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 107, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)