Sez. 5 - , Ordinanza n. 15207 del 01/06/2021 (Rv. 661597 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Prevalenza della norma pattizia su quella interna - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)
In materia d'imposte sul reddito, le norme pattizie derivanti da accordi tra gli Stati, attesane la specialità, prevalgono sulle corrispondenti norme nazionali, dovendo la potestà legislativa essere esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti, tra l'altro, dagli obblighi internazionali sanciti dall'art. 117, comma 1, Cost.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 165, Legge 07/01/1992 num. 20 art. 17, Costituzione art. 117 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)