Sez. 5, Ordinanza n. 28801 del 08/11/2024 (Rv. 672674-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Istanza di imborso per imposte già corrisposte all'estero - Divieto di doppia imposizione - Obblighi internazionali dello Stato italiano - Riconoscimento ai contribuenti residenti fiscali all'estero del rimborso per le imposte assolte nello Stato estero - Diniego per mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia o per l'omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione - Causa di decadenza - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)
In tema di imposte corrisposte all'estero da un cittadino italiano residente in altro Stato, il divieto di doppia imposizione, fondato su obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano, comporta il riconoscimento di un credito di imposta ai contribuenti, residenti fiscali in altro Stato, per le imposte già assolte all'estero e l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o l'omessa indicazione del reddito estero nella dichiarazione dei redditi, presentata in Italia, non opera come causa di decadenza da detto beneficio fiscale.
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 165
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)