Sez. L, Sentenza n. 6528 del 06/11/1986 (Rv. 448682 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - PERSONE ASSICURATE - COMMESSI, VIAGGIATORI, PIAZZISTI ED AGENTI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO - USO NON OCCASIONALE DI VEICOLI A MOTORE PERSONALMENTE CONDOTTI - NECESSITÀ - ESTENSIONE DELLA TUTELA ASSICURATIVA AD ALTRI IMPIEGATI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - NON OCCASIONALITÀ DELL'USO DEL VEICOLO PER LO ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - NOZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - PERSONE ASSICURATE - COMMESSI, VIAGGIATORI, PIAZZISTI ED AGENTI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO - USO NON OCCASIONALE DI VEICOLI A MOTORE PERSONALMENTE CONDOTTI - NECESSITÀ - ESTENSIONE DELLA TUTELA ASSICURATIVA AD ALTRI IMPIEGATI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - NON OCCASIONALITÀ DELL'USO DEL VEICOLO PER LO ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - NOZIONE.*
Il terzo comma dell'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 - che comprende tra le persone assicurate contro gli infortuni sul lavoro i commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo che, pur vincolati da rapporto impiegatizio, si avvalgono non in via occasionale, per l'Esercizio delle proprie mansioni, di veicoli a motore da essi personalmente condotti - ha contenuto interpretativo ed esemplificativo e, pertanto, non esclude la estensione della tutela assicurativa ad altri impiegati, sempreché ricorrano la non occasionalità dell'uso del veicolo per l'Esercizio dell'attività lavorativa e la conduzione personale del veicolo stesso, intesa la prima condizione nel senso di uso non eccezionale ma sistematico ed abituale, ancorché non continuativo ma accessorio e strumentale, o quantitativamente marginale, rispetto all'attività intellettuale, consentito anche tacitamente dal datore di lavoro. (nella specie, la S. C., enunciando il principio suesposto, ha cassato la sentenza che aveva escluso la sussistenza dell'Obbligo assicurativo del Banco di santo spirito in ordine agli ispettori dipendenti dell'istituto, che, per l'Esercizio della loro attività, usavano, in alternativa a mezzi pubblici, autoveicoli da essi stessi condotti). (Conf 6785/83, mass n 431482).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)