Sez. L, Sentenza n. 10869 del 19/10/1995 (Rv. 494277 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - SOGGETTI - IN GENERE | Impiegato svolgente mansioni comportanti l'utilizzazione di un veicolo a motore - Assicurazione ex art. 4 D.P.R. n. 1124 del 1965 - Sussistenza - Riferimento allo specifico rischio assicurato - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - SOGGETTI - IN GENERE
L'impiegato assoggettato all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per il fatto che le sue mansioni comportano l'utilizzazione di un veicolo a motore personalmente condotto deve ritenersi assicurato ai sensi dell'art. 4 del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, analogamente ai commessi viaggiatori, piazzisti e agenti delle imposte di consumo (la cui posizione è prevista dal terzo comma di detto articolo), e in via eccezionale rispetto al criterio generale della manualità dell'opera di cui all'art. 1. Pertanto la tutela assicurativa opera nei suoi confronti solo in relazione allo specifico rischio assicurato. (Nella specie il giudice di merito aveva riconosciuto l'indennizzabilità dell'infortunio occorso ad un perito liquidatore dipendente da società di assicurazioni che scendeva le scale dell'ufficio per recarsi all'esterno al fine di procedere ad un accertamento; la S.C. ha annullato la sentenza impugnata sulla base dell'esposto principio e di concorrente "ratio decidendi" relativa alla genericità, in ogni caso, del rischio che aveva dato occasione all'infortunio).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)