Sez. L, Sentenza n. 6785 del 15/11/1983 (Rv. 431482 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - PERSONE ASSICURATE - COMMESSI VIAGGIATORI, PIAZZISTI E AGENTI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO - USO NON OCCASIONALE DI VEICOLI A MOTORE PERSONALMENTE CONDOTTI - NECESSITÀ - ESTENSIONE DELLA TUTELA ASSICURATIVA AD ALTRI IMPIEGATI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - NON OCCASIONALITÀ DELL'USO DEL VEICOLO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - NOZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - PERSONE ASSICURATE - COMMESSI VIAGGIATORI, PIAZZISTI E AGENTI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO - USO NON OCCASIONALE DI VEICOLI A MOTORE PERSONALMENTE CONDOTTI - NECESSITÀ - ESTENSIONE DELLA TUTELA ASSICURATIVA AD ALTRI IMPIEGATI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - NON OCCASIONALITÀ DELL'USO DEL VEICOLO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - NOZIONE.*
Il terzo comma dell'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 - che comprende tra le persone assicurate contro gli infortuni sul lavoro i commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo che, pur vincolati da rapporto impiegatizio, si avvalgono non in via occasionale, per l'Esercizio delle proprie mansioni, di veicoli a motore da essi personalmente condotti - ha contenuto interpretativo ed esemplificativo e, pertanto, non esclude l'estensione della tutela assicurativa ad altri impiegati, sempreché ricorrano la non occasionalità dell'uso del veicolo per l'Esercizio dell'attività lavorativa e la conduzione personale del veicolo stesso, intesa la prima condizione nel senso di uso non eccezionale ma sistematico ed abituale, ancorché non continuativo ma accessorio e strumentale, o quantitativamente marginale, rispetto all'attività intellettuale. (V 4918/81, mass n 415670; (V 4456/80, mass n 408332; (V 5101/79, mass n 401743; (V 3007/79, mass n 399349).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)