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Sez. L, Sentenza n. 3022 del 27/02/2003 (Rv. 560758 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - IN GENERE | Tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di licenziamenti - Campo di applicazione - Licenziamenti nulli per vizio di forma - Estensione - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560758-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - IN GENERE

Il licenziamento privo di forma scritta è affetto da una nullità di diritto comune, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., che può essere fatto valere in giudizio a prescindere dall'osservanza dell'onere di preventivo o tentativo di conciliazione di cui all'art. 5 della legge n. 108/90.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 art. 5 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 31/03/1998 num. 80 art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)