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Sez. L, Sentenza n. 14982 del 20/11/2000 (Rv. 541909 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - IN GENERE | Tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di licenziamenti - Campo di applicazione - Tutela obbligatoria - Inclusione - Licenziamenti nulli in quanto discriminatori - Esclusione - Fattispecie anteriore alla novellazione dell'art. 410 cod. proc. civ..
Stato
decisa il 2000-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541909-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - IN GENERE

Le disposizioni dell'art. 5 della legge n. 108 del 1990 sul tentativo obbligatorio di conciliazione non trovano applicazione al di fuori del campo della tutela cosiddetta obbligatoria e quindi la domanda giudiziale diretta a far valere la nullità di un licenziamento prospettato come discriminatorio non è improcedibile anche se non preceduta dalla attivazione del procedimento conciliativo. (Fattispecie anteriore alla modifica dell'art. 410 cod. proc. civ., introdotta dall'art. 36 del D.Lgs. n. 80 del 1998).

Riferimenti normativi: Legge 11/05/1990 num. 108 art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)