Sez. L, Sentenza n. 14982 del 20/11/2000 (Rv. 541909 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - IN GENERE | Tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di licenziamenti - Campo di applicazione - Tutela obbligatoria - Inclusione - Licenziamenti nulli in quanto discriminatori - Esclusione - Fattispecie anteriore alla novellazione dell'art. 410 cod. proc. civ..
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - IN GENERE
Le disposizioni dell'art. 5 della legge n. 108 del 1990 sul tentativo obbligatorio di conciliazione non trovano applicazione al di fuori del campo della tutela cosiddetta obbligatoria e quindi la domanda giudiziale diretta a far valere la nullità di un licenziamento prospettato come discriminatorio non è improcedibile anche se non preceduta dalla attivazione del procedimento conciliativo. (Fattispecie anteriore alla modifica dell'art. 410 cod. proc. civ., introdotta dall'art. 36 del D.Lgs. n. 80 del 1998).
Riferimenti normativi: Legge 11/05/1990 num. 108 art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)