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Sez. L, Sentenza n. 17761 del 05/09/2005 (Rv. 583378 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - IN GENERE | Tentativo obbligatorio di conciliazione - Campo di applicazione - Tutela reale - Esclusione - Qualificazione della domanda da parte del giudice - Criteri.
Stato
decisa il 2005-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583378-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - IN GENERE

Con riferimento a fattispecie anteriori alla modifica dell'art. 410 cod. proc. civ. (operata dall'art. 36 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 19 del d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387), le disposizioni dell'art. 5, comma quinto, della legge n. 108 del 1990, secondo cui - per l'ipotesi di procedura obbligatoria di conciliazione - la comunicazione al datore di lavoro, da parte dell'ufficio provinciale del lavoro, della richiesta di espletamento di tale procedura avvenuta nel termine di cui all'art. 6 della legge n. 604 del 1966, impedisce la decadenza sancita dalla stessa norma, devono intendersi riferite all'impugnativa di licenziamenti intimati nell'area della cosiddetta tutela obbligatoria, e quindi con esclusione di quelli a cui si applica la tutela reale, ivi comprese, in particolare, le ipotesi di nullità del licenziamento per mancanza di forma scritta o per ragioni discriminatorie, fermo restando che la qualificazione della domanda (e del tipo di tutela richiesta) deve essere operata dal giudice non in base alle prospettazioni della parte, bensì secondo le regole di diritto applicabili.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1998 num. 80 art. 36 CORTE COST., Legge 29/10/1998 num. 387 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)