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Sez. L, Sentenza n. 9389 del 11/07/2001 (Rv. 548081 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE | Sentenza di condanna, passata in giudicato, al pagamento dei ratei relativi a prestazione assistenziale - Titolo esecutivo - Configurabilità - Fondamento - Mancata specificazione, in sentenza, dell'ammontare del credito in termini monetari - Irrilevanza - Conseguenza - Richiesta di liquidazione della prestazione assistenziale in un successivo giudizio - Interesse ad agire - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548081-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE

La sentenza, passata in giudicato, con cui il giudice abbia riconosciuto al richiedente il diritto ad una determinata prestazione assistenziale e condannato il Ministero dell'interno al pagamento dei relativi ratei, senza specificare in termini monetari l'ammontare del credito, costituisce valido titolo esecutivo, come tale non richiedente ulteriori interventi del giudice, essendo il contenuto della prestazione spettante all'assistito determinato in base alla legge, ed essendo quindi sia l'invalido che l'ente erogatore in grado di conoscere, mediante una semplice operazione aritmetica, l'ammontare del beneficio assistenziale e l'entità del credito per i ratei maturati. Ne consegue che il creditore difetta di interesse a richiedere la relativa liquidazione in un distinto, separato giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)