Sez. 3, Sentenza n. 6983 del 08/05/2003 (Rv. 562749 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA | Sentenza di condanna pronunziata dal giudice amministrativo - Titolo esecutivo - Configurabilità - Condizioni - Mancata specifica quantificazione del credito - Irrilevanza - Conseguenza - Interpretazione della sentenza in riferimento al ricorso introduttivo - Necessità.
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA
Nel caso di esecuzione forzata promossa sulla base di un titolo esecutivo costituito da una sentenza di condanna (nella fattispecie, sentenza di condanna al pagamento dei contributi previdenziali pronunziata dal Tribunale amministrativo regionale nei confronti del Ministero del Tesoro), la sussistenza del requisito della liquidità del credito richiamato dall'art. 474, cod. proc. civ., va accertata procedendo all'interpretazione della sentenza, tenendo conto dei dati che, pure se non siano stati in essa puntualmente indicati, siano stati assunti dal giudice come certi e oggettivamente già determinati, in quanto presupposti dalle parti e non controversi, quindi acquisiti al processo, anche se per implicito (La S.C., sulla scorta del suddetto principio, ha cassato con rinvio la sentenza di merito, che aveva accolto l'opposizione all'esecuzione proposta dal Ministero del Tesoro, in quanto la sentenza fatta valere quale titolo esecutivo mancava dell'indicazione specifica delle somme dovute dal debitore, omettendo di considerare che la pronuncia conteneva un rinvio al ricorso amministrativo nel quale erano state dettagliatamente indicate le voci di credito).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)