Sez. L, Sentenza n. 5784 del 11/06/1999 (Rv. 527320 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Condanna al pagamento di un determinato numero di mensilità - Titolo esecutivo - Configurabilità - Requisiti - Richiesta di liquidazione in un successivo giudizio - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
La sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto dovuto al lavoratore a seguito del riconoscimento dell'illegittimità di un licenziamento costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi del giudice diretti all'esatta quantificazione del credito, allorquando tale credito risulti da operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza di condanna. Diversamente, ove la sentenza di condanna non consenta la determinazione della somma dovuta in base al contenuto del titolo stesso, il creditore può richiedere la liquidazione in un distinto successivo giudizio.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)