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Sez. L, Sentenza n. 691 del 03/02/1989 (Rv. 461748 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEL CREDITO DI LAVORO NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO AMMESSO ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO E CALCOLO DEI RELATIVI INTERESSI LEGALI - DECORRENZA - PERIODO SUCCESSIVO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORDATO - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1989-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461748-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEL CREDITO DI LAVORO NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO AMMESSO ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO E CALCOLO DEI RELATIVI INTERESSI LEGALI - DECORRENZA - PERIODO SUCCESSIVO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORDATO - RILEVANZA.*

Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 300 del 31 dicembre 1986 - che, tra l'altro, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 36, primo comma, cost., della normativa risultante dal combinato disposto degli artt. 59 e 169 R.d. 16 marzo 1942 n. 267, nella parte in cui esclude la rivalutazione dei crediti di lavoro per il periodo successivo alla domanda di concordato preventivo - il credito di lavoro del dipendente nei confronti del datore di lavoro ammesso alla procedura anzidetta va rivalutato, a norma dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., a decorrere dal giorno della maturazione del diritto ed anche per il periodo successivo alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo. Sull'importo di tale credito, quale risulta dalla operata rivalutazione, vanno calcolati gli interessi nella misura legale, a decorrere dalla data di scadenza del credito stesso ed anche per il periodo successivo alla data di presentazione della domanda di concordato. (V 1292/88, mass n 457654; (V 8668/87, mass n 456126; (V 1670/82, mass n 419500).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 59 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 59 CORTE COST., Legge Falliment. art. 169 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)