Sez. L, Sentenza n. 2744 del 24/04/1980 (Rv. 406513 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - MANCATA RIPRODUZIONE DI UNA DELLE DOMANDE ORIGINARIAMENTE FORMULATE - RINUNCIA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - NUOVO RITO IN MATERIA DI LAVORO - FORMULAZIONE DI RICHIESTE ISTRUTTORIE ALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE SENZA LA SPECIFICA RIPROPOSIZIONE DI ALCUNA DELLE DOMANDE DI MERITO RIPROPOSTE CON L'ATTO D'APPELLO - ABBANDONO DI TALI DOMANDE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - MANCATA RIPRODUZIONE DI UNA DELLE DOMANDE ORIGINARIAMENTE FORMULATE - RINUNCIA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - NUOVO RITO IN MATERIA DI LAVORO - FORMULAZIONE DI RICHIESTE ISTRUTTORIE ALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE SENZA LA SPECIFICA RIPROPOSIZIONE DI ALCUNA DELLE DOMANDE DI MERITO RIPROPOSTE CON L'ATTO D'APPELLO - ABBANDONO DI TALI DOMANDE - ESCLUSIONE.*
La mancata riproduzione nelle conclusioni di cui agli artt 189 e 352 cod proc civ di una delle domande precedentemente formulate non e, ex se, sufficiente a far presumere che la stessa sia stata abbandonata dalla parte, qualora dalla condotta processuale di questa sia desumibile l'intenzione di tenere ferma quella determinata domanda e cio soprattutto allorche le conclusioni contengano soltanto richieste istruttorie, avuto riguardo al carattere strumentale di esse rispetto alle domande di merito, sicche le prime non avrebbero senso senza la volonta di tener ferme le seconde. Pertanto, nel rito del lavoro, nel quale la trattazione orale della causa si svolge esclusivamente in Sede collegiale, nell'unica udienza di discussione, la formulazione di richieste istruttorie in detta udienza, senza riportare alcuna delle domande di merito riproposte con l'atto di appello, non puo che intendersi come riconferma di tutte quelle domande anche se solo rispetto ad alcune di esse il mezzo istruttorio richiesto assuma Rilevanza. (Conf 1977/73, mass n 365093, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)