Sez. 3, Sentenza n. 6408 del 25/11/1982 (Rv. 424035 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - MANCATA RIPRODUZIONE DI UNA DELLE DOMANDE FORMULATE IN PRECEDENZA - PRESUNZIONE DI RINUNCIA - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - MANCATA RIPRODUZIONE DI UNA DELLE DOMANDE FORMULATE IN PRECEDENZA - PRESUNZIONE DI RINUNCIA - LIMITI.*
La mancata riproduzione nelle conclusioni definitive di cui allo art. 189 cod. proc. civ. di una delle domande precedentemente formulate non è, ex se, sufficiente a far presumere che la stessa sia stata abbandonata dalla parte, qualora dalla condotta processuale di questa sia desumibile l'intenzione di tener ferma quella determinata domanda, specialmente quando essa, sotto il profilo dell'interesse dalla parte medesima, sia strettamente connessa con le richieste oggetto delle conclusioni specificamente formulate. (Conf 3063/81, mass n 413629; (Conf 2744/80, mass n 406513).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)