Sez. 2, Sentenza n. 5308 del 20/10/1984 (Rv. 437029 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - MANCATA RIPRODUZIONE DI UNA DELLE DOMANDE ORIGINARIAMENTE FORMULATE - RINUNCIA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - MANCATA RIPRODUZIONE DI UNA DELLE DOMANDE ORIGINARIAMENTE FORMULATE - RINUNCIA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
La mancata riproduzione nelle conclusioni di cui all'art. 189 cod. proc. civ. di una delle domande precedentemente formulate, non è di per sè sufficiente a fare presumere che la stessa sia stata abbandonata o rinunciata dalla parte, quando la richiesta, non specificamente riproposta, si connetta strettamente con le richieste oggetto delle conclusioni prese, sotto il profilo dello interesse delle parti, o quando le conclusioni contengano soltanto richieste istruttorie, avuto riguardo al loro carattere strumentale rispetto alle domande di merito, sicché esse non avrebbero senso senza la volontà di tenere ferme le domande. (Conf 2744/80, mass n 406513; (Conf 4686/79, mass n 401234).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)