Sez. 1, Sentenza n. 16609 del 11/02/2013 Ud. (dep. 12/04/2013) Rv. 255682 - 01
ARMI - OMESSA CUSTODIA | Dovere di diligenza nella custodia di un'arma - Requisiti - Fattispecie.
ARMI - OMESSA CUSTODIA
L'obbligo di diligenza nella custodia delle armi previsto dall'art. 20 della legge 18 aprile 1975, n.110, quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi, deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell'"id quod plerumque accidit". (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrati gli estremi del reato con riferimento alla condotta consistente nell'aver lasciato le armi ancora funzionanti, seppur vetuste, in bella evidenza nell'abitazione in assenza di ulteriori accorgimenti e precauzioni).
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)