diritto.io

Sez. 1 - , Sentenza n. 28799 del 16/04/2019 Ud. (dep. 02/07/2019) Rv. 276492 - 01

ARMI - OMESSA CUSTODIA | Dismissione del possesso senza cessione a terzi - Obbligo di diligenza di cui all'art. 20, l. n. 110 del 1975 – Procedura cd. di disattivazione – Osservanza – Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276492-01

ARMI - OMESSA CUSTODIA

Nel caso di dismissione del possesso di un'arma senza cessione, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di diligenza nella custodia di armi di cui all'art. 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è necessario che sia osservata la procedura cd. di disattivazione, prevista dalla disciplina amministrativa e implicante l'esecuzione di operazioni tecniche tali da rendere tutte le parti essenziali di un'arma definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di una eventuale riattivazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva escluso il reato in un caso di dismissione del possesso di due fucili cal. 12 del tipo doppietta, legittimamente detenuti, mediante sezionamento in più parti poi smaltite nei rifiuti domestici).

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 13 bis, Legge 18/04/1975 num. 110 art. 20, DM Interno 08/04/2016, Circ. Minist. Interno 20/09/2002

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)