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Sez. 1, Sentenza n. 13894 del 22/10/1999 Ud. (dep. 03/12/1999) Rv. 215787 - 01

ARMI - OMESSA CUSTODIA | Omessa adozione di cautele per impedire che i soggetti minori o incapaci si impossessino di armi ed esplosivi - Mera possibilità di impossessamento - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215787-01

ARMI - OMESSA CUSTODIA

In tema di armi, per l'integrazione del reato di cui all'art. 20 bis, secondo comma, della legge 18 aprile 1975 n. 110, introdotto dall'art. 9 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152 (omessa adozione delle cautele necessarie nella custodia di armi, munizioni ed esplosivi, affinché i minori, gli incapaci, i tossicodipendenti o le persone impedite nel maneggio, non si impossessino delle stesse) non è sufficiente la mera possibilità che taluna delle persone suindicate si impossessi delle armi, munizioni ed esplosivi lasciate incustodite, in quanto è necessario l'effettivo impossessamento di esse da parte dei detti soggetti. La mera possibilità che i soggetti indicati entrino in possesso di armi ed esplosivi lasciati alla loro portata per mancanza di diligenza nella custodia ricade, invece, nella disciplina dettata in termini generali dall'art. 20, comma primo, prima parte della legge n. 110 del 1975.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 20 bis com. 2, Legge 18/04/1975 num. 110 art. 20 com. 1, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)