Sez. 4, Sentenza n. 10463 del 04/11/1997 Ud. (dep. 18/11/1997) Rv. 209289 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati finanziari puniti con la sola multa - Depenalizzazione - Principio di ultraattività delle disposizioni penali finanziarie - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
Ai reati finanziari puniti con la sola multa e depenalizzati dall'art. 2 della legge 28 dicembre 1993, n. 562, non si applica il principio della ultraattività delle disposizioni penali finanziarie, di cui all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, poiché tale principio è derogato espressamente dalle disposizioni transitorie della legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 40), nel cui corpo la norma che ha introdotto la predetta depenalizzazione è stata inserita.
Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 20 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 39, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 40, Legge 28/12/1993 num. 562 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)