Sez. L, Sentenza n. 996 del 27/01/1993 (Rv. 480473 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Lavoratori autonomi - Artigiani | Tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro - Oggetto - Attività inerente alla direzione e all'amministrazione della impresa - Esclusione - Fattispecie relativa ad infortunio occorso ad un artigiano dal ritorno da un'officina per la riparazione del proprio veicolo.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Lavoratori autonomi - Artigiani
La tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, prevista per gli artigiani dall'art. 4 n. 3 del d.P.R. n. 1124 del 1965, riguarda unicamente la fase materiale dell'attività lavorativa, e non anche quella inerente alla direzione e all'amministrazione dell'impresa. (Nella specie, è stata confermata la sentenza dei giudici di merito che ha escluso l'indennizzabilità dell'infortunio occorso ad un artigiano autotrasportatore coinvolto in un incidente stradale al ritorno da un'officina dove si eseguiva la riparazione del suo veicolo, essendo l'infortunio stesso collegato non con l'esecuzione di una prestazione di lavoro commessa all'assicurato, ma con la cura dell'efficienza di un mezzo aziendale).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)