Sez. L, Sentenza n. 5099 del 21/05/1998 (Rv. 515682 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE | Infortunio subito dall'artigiano - Indennizzabilità - Condizioni - Fattispecie relativa all'infortunio occorso ad un artigiano edile caduto riparando il capannone da lui stesso utilizzato come deposito di attrezzi per la sua attività.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE
La tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro prevista per gli artigiani dall'art. 4 n. 3 d.P.R. n. 1124 del 1965 riguarda esclusivamente le attività "normali" (ossia quelle inerenti al momento lavorativo - esecutivo) e non si estende alle attività relative al momento organizzativo - imprenditoriale; le suddette attività manuali, tuttavia, non devono necessariamente corrispondere a quelle tipiche della prestazione artigianale, estendendosi la tutela a tutti qui lavori che, ancorché non svolti per un committente e dietro corrispettivo, siano in ogni caso indispensabili (in quanto preparatori, accessori o connessi) alla prestazione lavorativa dell'artigiano. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto l'indennizzabilità dell'infortunio occorso ad un artigiano edile caduto mentre riparava il tetto di un capannone usato per custodire gli attrezzi necessari per la sua attività).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)