Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17576 del 27/07/2010 (Rv. 614770 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Procedimento giurisdizionale di riconoscimento dello "status" di rifugiato politico - Giudizio di cassazione - Rito camerale - Articolazione del procedimento.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
Nel giudizio di cassazione relativo ad una domanda di protezione internazionale il richiamo operato dall'art. 35 del d.lgs. n. 25 del 2008 (modificato dall'art. 1 lettera M del d.lgs n. 159/2008 e dall'art. 1, tredicesimo comma, lettera C della legge n. 94 del 2009) al rito camerale, prescelto per l'esigenza di celerità del procedimento si applicano le seguenti prescrizioni: a) al ricorso si applicano gli artt. 360, 360 bis, 365, 366 cod. proc. civ. b) il procedimento si introduce con deposito del ricorso presso la cancelleria della Cassazione; nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica, a cura della cancelleria della Corte d'Appello, della sentenza che ha deciso sul reclamo ai sensi dell'art. 35 commi, 11, 12 e 13; c) l'instaurazione del contraddittorio avviene, in forma esclusivamente officiosa, mediante fissazione dell' udienza camerale con decreto presidenziale, notificata, a cura della cancelleria della Corte alle parti (Il Ministero dell'Interno presso la Commissione competente, Il P.G. presso la Corte d'appello; il P.G. presso la Cassazione); d) il rito camerale richiamato dall'art. 35, comma 14 del d.lgs. n. 25 del 2008 è incompatibile con la procedura prevista dall'art. 380 bis cod. proc. civ.; e)il procedimento è incompatibile con la proposizione di un'impugnazione incidentale, attesa l'inesistenza di un impulso di parte a fini acceleratori; f) è necessario proporre autonomo ricorso nel termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza, da riunirsi ex art. 335 cod. proc. civ. a quello principale; g) le parti possono svolgere le proprie difese mediante deposito di controricorso nel termine di venti giorni dalla notificazione a cura della cancelleria della Corte del decreto di fissazione d'udienza; h) il controricorso non deve essere notificato alle altre parti né dal controricorrente né a cura della cancelleria; i) le parti costituite possono depositare memorie ex art. 378 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35, Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)