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Sez. U, Sentenza n. 27310 del 17/11/2008 (Rv. 605497 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Riconoscimento dello "status" di rifugiato politico - Diniego dell'autorità amministrativa competente - Domanda giurisdizionale - Rito applicabile nella vigenza dell'art. 1 d.l.n. 416 del 1989 - Procedimento camerale - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605497-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

Nel procedimento giurisdizionale relativo al riconoscimento dello "status" di rifugiato politico, negato dall'autorità amministrativa competente (nella fattiscpecie la Commissione Centrale per il riconoscimento dello "status" di rifugiato), deve essere adottato il rito camerale, anche nel vigore dell'art. 1 del d.l. n. 416 del 1989 convertito nella legge n. 39 del 1990 in quanto l'indicazione contenuta nella norma, al sesto comma, relativa alla proposizione della domanda mediante "ricorso" giurisdizionale evidenzia, pur in difetto di una specifica regolamentazione del rito, l'opzione del legislatore per il modello camerale, anche prima dell'espressa previsione normativa contenuta nell'art. 35 del dlgs n. 25 del 2008

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1989 num. 416 art. 1 CORTE COST., Legge 28/02/1990 num. 39 CORTE COST., Legge 30/07/2002 num. 189 art. 31, Legge 30/07/2002 num. 189 art. 32, DPR 16/09/2004 num. 303 art. 34, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)