Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 17697 del 16/10/2012 (Rv. 624066 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO | Giudizio di cassazione in tema di responsabilità disciplinare notarile - Speciale rito camerale di cui all'art. 158 ter della legge n. 89 del 1913 - Pienezza del contraddittorio e decisione in forma di sentenza - Necessità - Conseguenze - Artt. 380 bis e 380 ter cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO
La fase di legittimità del giudizio disciplinare notarile segue lo speciale rito in camera di consiglio di cui all'art. 158 ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (come introdotto dall'art. 46 del d.lgs. 1° agosto 2006, n. 249, applicabile "ratione temporis"), nel quale deve essere garantita l'esplicazione piena ed immediata del contraddittorio nella fase di trattazione, che trova il suo esito in un provvedimento decisorio avente necessaria forma di sentenza, con conseguente inapplicabilità della disciplina camerale eventuale prevista dall'art. 380 bis cod. proc. civ., come di quella necessaria prevista dall'art. 380 ter cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 158 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 380 ter, Decreto Legisl. 01/08/2006 num. 249 art. 46
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)