Sez. L, Sentenza n. 9061 del 17/10/1996 (Rv. 500119 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e vizi di motivazione - Censurabilità in cassazione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune compiuta dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione (nella specie, la violazione dei suddetti criteri è stata esclusa con riferimento alla interpretazione, ad opera della sentenza impugnata, di accordi intercorsi in sede sindacale per il trattamento dei lavoratori aventi diritto al pensionamento anticipato; secondo i giudici di merito una pattuizione successiva all'entrata in vigore della legge n.223 del 1991 aveva confermato per i lavoratori prepensionabili fino al 31 dicembre 1991 l'attribuzione, con finalità di incentivo all'esodo, di un compenso definito complemento aggiuntivo della liquidazione, già previsto da un accordo del 1989 per il prepensionamento dei dipendenti secondo la disciplina della legge n.181 del 1989).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1369, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legge 01/04/1989 num. 120 art. 1, Legge 15/05/1989 num. 181 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 27 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)