Sez. L, Sentenza n. 11136 del 13/12/1996 (Rv. 501295 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie in materia di complemento aggiuntivo della liquidazione ritenuto non contemplato dall'accordo aziendale 29 luglio 1989.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune compiuta dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione (nella specie, la S.C. ha escluso la sussistenza di tali vizi per la sentenza impugnata, con la quale è stata ritenuta infondata la pretesa diretta alla attribuzione di un compenso definito complemento aggiuntivo della liquidazione, con finalità di incentivo all'esodo, per i lavoratori che avevano maturato il diritto al pensionamento anticipato; secondo i giudici di merito nessuna manifestazione di volontà diretta alla corresponsione di tale emolumento era contenuta nell'accordo sindacale aziendale del 29 luglio 1989, mentre dalla reiterazione del comportamento aziendale relativo alla erogazione del compenso non poteva desumersi la volontà del datore di lavoro di obbligarsi definitivamente per il futuro).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)