Sez. 1, Sentenza n. 5297 del 25/09/1997 Cc. (dep. 08/10/1997) Rv. 208587 - 01
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - DICHIARAZIONI E RICHIESTE - DI DETENUTI O INTERNATI | Nomina del difensore di fiducia con atto ricevuto dal direttore dell'istituto - Ha efficacia immediata - Ritardata trasmissione all'A.G. - Conseguenze - Fattispecie.
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - DICHIARAZIONI E RICHIESTE - DI DETENUTI O INTERNATI
La nomina del difensore da parte dell'imputato o dell'indagato detenuto, con atto ricevuto dal direttore dell'istituto penitenziario, ha effetto immediato, come se fosse ricevuta direttamente dall'autorità giudiziaria; né l'eventuale, differita trasmissione, riferibile a colui che per negligenza ha ritardato l'inoltro della comunicazione a detta autorità, può spostare a un momento successivo l'efficacia dell'atto. (Fattispecie nella quale al difensore, ritualmente nominato dal detenuto con atto ricevuto dal direttore dell'istituto penitenziario, non era stato dato avviso dell'udienza di riesame, con conseguente sua nullità, comunicatasi a tutti gli atti successivi, e quindi anche al provvedimento emesso dal tribunale del riesame).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 123 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 123 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 44 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)