Sez. 2, Sentenza n. 16942 del 29/03/2001 Cc. (dep. 26/04/2001) Rv. 218881 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - NOMINA | Nomina di difensore di fiducia successiva all'avviso dato a quello nominato in precedenza per il compimento di un atto processuale - Ulteriore avviso - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - NOMINA
In tema di avvio al difensore, non è prevista la notifica della data fissata per qualsivoglia udienza dibattimentale o camerale o per qualsiasi atto processuale a cui il medesimo ha diritto di intervenire, a quel legale la cui nomina sia stata formalizzata in un momento successivo alla emissione dell'avviso stesso, atteso che con tale emissione si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria (Fattispecie relativa a nomina del difensore da parte dell'arrestato presso l'istituto penitenziario in un momento successivo all'avvenuta consegna degli avvisi all'imputato e al suo difensore di ufficio, ritualmente nominato dal g.i.p. dopo il rifiuto dell'interessato di indicarne uno di fiducia al momento dell'arresto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 390 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 390 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 123, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 123 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 44 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)