diritto.io

Sez. U, Ordinanza n. 26816 del 19/12/2009 (Rv. 610743 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - USI CIVICI | Giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici - Limiti - "Qualitas soli" non costituente oggetto della decisione principale - Fattispecie relativa a bene civico sdemanializzato a seguito di autorizzazione ministeriale alla vendita.
Stato
decisa il 2009-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610743-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - USI CIVICI

La giurisdizione speciale dei commissari per la liquidazione degli usi civici, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 1766 del 1927, riguardante le controversie circa l'esistenza, la natura e la estensione dei diritti di uso civico, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo, non sussiste allorché possa escludersi che la questione della demanialità debba essere accertata nel giudizio in via principale, avendo un d.m. autorizzato l'alienazione del bene, con conseguente sottrazione dello stesso al regime di inalienabilità ed indisponibilità di quelli gravati da uso civico.

Riferimenti normativi: Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 12, Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 29 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)