Sez. 1, Sentenza n. 285 del 09/02/1984 Cc. (dep. 02/05/1984) Rv. 163892 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - MOTIVAZIONE - ELEMENTI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - MOTIVAZIONE - ELEMENTI.*
In virtù della vigente normativa prevista dall'art. 1 della legge 22 maggio 1975 n. 152 il giudice nel concedere la libertà provvisoria, nei casi in cui essa è consentita, deve fare riferimento, per adempiere all'Obbligo della motivazione, alla ritenuta insussistenza di ragioni ostative di carattere processuale, nonché alle circostanze del fatto ed alle qualità morali dello imputato, al fine di trarre dalla valutazione di tali elementi di decisiva Rilevanza, la fondata previsione che il suddetto lasciato libero non commetterà reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività. (V mass n 161579).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)