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Sez. 1, Sentenza n. 2811 del 09/04/1988 (Rv. 458431 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - LIMITATEZZA MENTALE E CULTURALE, ESTREMA INDIGENZA DEL GENITORE NATURALE - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1988-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458431-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - LIMITATEZZA MENTALE E CULTURALE, ESTREMA INDIGENZA DEL GENITORE NATURALE - INSUFFICIENZA.*

La nuova disciplina della dichiarazione dello stato di adottabilità di cui all'art. 8 ss. E seguenti legge 4 maggio 1983 n. 184, ferma restando la precedenza da accordare agli interessi del minore, ha accentuato l'esigenza di assicurarne la crescita e lo sviluppo preferibilmente nella famiglia di origine, considerata come ambiente naturale, per cui la limitatezza mentale e culturale del genitore naturale, nonché il suo stato di estrema indigenza, non costituiscono elementi sufficienti per ritenere lo stato di abbandono legittimante la dichiarazione di adottabilità. (V 3038/87, mass n 452142; (V 2830/85, mass n 440596).*

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)