Sez. 1, Sentenza n. 3038 del 28/03/1987 (Rv. 452142 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDO - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - LIMITATEZZA CULTURALE O MENTALE DEI GENITORI NATURALI O ESTREMA INDIGENZA DEGLI STESSI - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDO - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - LIMITATEZZA CULTURALE O MENTALE DEI GENITORI NATURALI O ESTREMA INDIGENZA DEGLI STESSI - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
La limitatezza culturale o mentale dei genitori naturali, nonché lo stato di estrema indigenza degli stessi, non costituiscono elementi sufficienti per ritenere lo stato di abbandono legittimante la dichiarazione dello stato di adottabilità del figlio minore, se a tali elementi non si accompagni una situazione di Mancanza di assistenza morale e materiale, la quale va verificata in concreto, dal momento che la crescita del minore nella famiglia di origine, in tanto può essere negata in quanto sia incontrovertibilmente stabilita la indisponibilità dei genitori e dei parenti a rimediare ad una situazione di abbandono già verificatasi. (Conf 613/86, mass n 444185; (Conf 2830/85, mass n 440597).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)