Sez. L, Sentenza n. 11251 del 07/10/1999 (Rv. 530521 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - CREDITI | Giudice del luogo di residenza del debitore - Competenza - Individuazione - Persona giuridica - Foro della sede legale e foro dello stabilimento con rappresentante legittimato a stare in giudizio - Alternatività - Fattispecie.
ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - CREDITI
In materia di espropriazione forzata di crediti, la previsione della competenza del giudice del luogo di residenza del debitore (artt. 26, secondo comma, e 543, secondo comma quarto, cod. proc. civ. comporta, ove il terzo debitore sia una persona giuridica, la facoltà del creditore procedente, a norma dell'art. 19, primo comma, cod. proc. civ., di ricorrere al foro della sede legale della persona giuridica oppure, in alternativa, a quello del luogo in cui la stessa ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda. (Nella specie la S.C. ha ritenuto sussistente la competenza del pretore del luogo della filiale di istituto di credito nei cui confronti il debitore esecutato vantava un credito, rilevando che ai fini della competenza non rileva l'eccezione con cui si contesti la possibilità di pignorare un credito dell'INPS verso la filiale di istituto bancario avente sede al di fuori della circoscrizione del giudice che abbia emesso il provvedimento a fondamento dell'esecuzione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 26 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 543 com. 2 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)