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Sez. 3, Sentenza n. 2465 del 20/02/2001 (Rv. 543970 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - CREDITI | Presso agenzia di istituto bancario- Giudice del luogo dell' agenzia avente in carico il rapporto, ancorché priva di rappresentante autorizzato a stare in giudizio per il medesimo - Soggetto autorizzato a rendere la dichiarazione di cui all' art. 547 cod. proc.civ. - Sufficienza - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543970-01

ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - CREDITI

Per il giudizio di espropriazione forzata di crediti, se il terzo è un'agenzia di un istituto bancario, territorialmente competente, ai sensi degli artt. 19, 26 e 543 cod. proc. civ., è o il giudice del luogo ove l'istituto ha la sede legale, o il giudice del luogo in cui detta agenzia ha in carico il rapporto da cui scaturisce il credito, pur se il soggetto autorizzato a rendere la relativa dichiarazione non è legittimato a stare in giudizio per il medesimo rapporto, ovvero l'agenzia è priva di rappresentante, perché il terzo rimane estraneo all'esecuzione ed è soltanto strumento necessario per consentire la prosecuzione del procedimento nei confronti del debitore diretto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 547

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)