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Sez. 3, Sentenza n. 10649 del 29/11/1996 (Rv. 500899 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE | Pignoramento di stipendi, pensioni o assegni assimilati dovuti dall'I.N.P.S. - Pretore competente per territorio a ricevere la dichiarazione predetta - Individuazione - Criterio - Riferimento necessario alla sede legale dell' istituto in Roma - Esclusione - Riferimento alla sede territoriale dell'I.N.P.S. erogatrice dell'emolumento - Necessità.
Stato
decisa il 1996-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500899-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE

In tema di espropriazione forzata di crediti, il pignoramento degli assegni a carico dell'I.N.P.S. (ente ricompreso fra le amministrazioni contemplate nell'art. 4 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, recante disposizioni sul sequestro, pignoramento e cessione degli stipendi di dipendenti da pubbliche amministrazioni) siano essi stipendi, pensioni o assegni assimilati, deve essere eseguito presso la sede territoriale dell'Istituto che ne cura la gestione, sicché la competenza territoriale ai fini della dichiarazione di cui all'art. 543 cod. proc. civ. va individuata con riferimento ad essa e spetta al Pretore circondariale di tale sede, a nulla rilevando in contrario che la notifica della citazione dell'Istituto per rendere la dichiarazione prevista nel cit. art. 543 debba essere eseguita al legale rappresentante dello stesso, nella sua sede legale in Roma, dal momento che non sussiste una necessaria e generale coincidenza fra individuazione della competenza territoriale e il luogo di notifica della citazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, DPR 05/01/1950 num. 180 art. 4, Legge 09/03/1989 num. 8 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)