Sez. L, Sentenza n. 82 del 05/01/2001 (Rv. 542956 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di mobilità ex legge n. 223 del 1991 - Requisito dell'età per la elevazione del limite di durata del beneficio - Sussistenza nel momento di perfezionamento del diritto al conseguimento dell'indennità - Necessità - Maturazione in costanza di prestazione - Rilevanza - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE
L'art. 7, primo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il quale dispone che "i lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, primo comma, hanno diritto ad un'indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni", va interpretato nel senso che il requisito dell'età, ai fini della insorgenza del diritto alla elevazione del periodo di godimento del beneficio di cui si tratta, deve essere posseduto alla data in cui si perfeziona il diritto al conseguimento della indennità di mobilità, non essendo, invece, rilevante la maturazione dello stesso requisito in costanza di prestazione. L'elevazione del periodo di godimento del beneficio in questione rappresenta, infatti, una deroga alla regola generale in ordine alla durata dello stesso, come tale insuscettibile di applicazione al di fuori dei casi esplicitamente previsti, secondo il principio dettato dall'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST., Preleggi art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)