Sez. L - , Ordinanza n. 8919 del 29/03/2019 (Rv. 653219 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di mobilità - Elevazione del periodo di godimento del beneficio - Requisito anagrafico - Al momento dell’insorgenza del diritto - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE
In tema di indennità di mobilità, il requisito anagrafico, ai fini dell'insorgenza del diritto alla elevazione del periodo di godimento del beneficio, deve essere posseduto alla data in cui si perfeziona il diritto al conseguimento dell'indennità, vale a dire al momento del licenziamento, che costituisce il presupposto dell'inserimento del lavoratore nella lista di mobilità, mentre è irrilevante la maturazione del predetto requisito in costanza di prestazione.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)