Sez. L, Sentenza n. 16169 del 16/11/2002 (Rv. 558554 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di mobilità ex art. 7 legge n. 223 del 1991 - Prolungamento - Presupposti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE
La ratio delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge n. 223 del 1991, commi sesto e settimo, che consentono di fruire del prolungamento del trattamento di mobilità, ovvero della erogazione della relativa indennità per un periodo superiore al termine massimo ordinario di quarantotto mesi, è quella di mettere in grado i lavoratori estromessi dall'attività lavorativa e prossimi al trattamento pensionistico di anzianità di maturare in questo lasso di tempo i requisiti mancanti per poter fruire del trattamento stesso; ne consegue che il trattamento di mobilità può essere prolungato solo in favore di quei lavoratori che, al momento della cessazione del rapporto, vantino una anzianità assicurativa di ventotto anni ed almeno ventotto anni di contribuzione effettiva.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 com. 6 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)