Sez. L, Sentenza n. 10012 del 16/04/2025 (Rv. 674793-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Specialisti ambulatoriali convenzionati ASL - ACN anteriori al 2020 - Mancato riconoscimento dei permessi ex lege n. 104 del 1992 - Discriminazione diretta - Sussistenza - Flessibilità orario di lavoro - Accomodamento ragionevole - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE
Gli accordi collettivi nazionali anteriori al 2020 realizzano una discriminazione diretta nei confronti degli specialisti ambulatoriali convenzionati con l'ASL affetti da handicap grave, nella misura in cui non gli riconoscono la fruizione dei permessi ex l. n. 104 del 1992, senza che la flessibilità dell'orario di lavoro configuri un accomodamento ragionevole, dal momento che essa non garantisce di per sé all'interessato il recupero delle energie psicofisiche.
Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 216 art. 2, Tratt. Internaz. 13/12/2006, Direttive Commissione CEE 27/11/2000 num. 78 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)