Sez. L, Sentenza n. 42 del 10/01/1989 (Rv. 461282 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI PECUNIARI DI NATURA PREVIDENZIALE - MAGGIOR DANNO RISARCIBILE EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - DETERMINAZIONE - NOTORIO E PRESUNZIONI - RILEVANZA - RITARDATO PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO - CONSEGUENZE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI PECUNIARI DI NATURA PREVIDENZIALE - MAGGIOR DANNO RISARCIBILE EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - DETERMINAZIONE - NOTORIO E PRESUNZIONI - RILEVANZA - RITARDATO PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO - CONSEGUENZE.*
In tema di crediti pecuniari di natura previdenziale, ai fini della Determinazione del maggior danno risarcibile ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., il giudice, in Mancanza di altre specifiche prove, può utilizzare sia il notorio acquisito alla comune esperienza, sia le presunzioni fondate sulle condizioni e qualità personali del creditore; pertanto, nel caso di ritardato pagamento dell'indennità di fine rapporto, di ammontare consistente e da percepire in un'unica soluzione, può determinare il pregiudizio sofferto dal creditore con riferimento alla qualità di creditore occasionale dell'avente diritto ed alla remuneratività - in Mancanza della dimostrazione di impieghi diversi e più redditizi - assicurata dalla più comune Forma di risparmio costituita dal deposito bancario. (V 1171/88, mass n 457398; (V 3004/86, mass n 446011; (V 2368/86, mass n 445493).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)