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Sez. L, Sentenza n. 821 del 28/01/1987 (Rv. 450503 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - SOSPENSIONE DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO - STABILITÀ DEL RAPPORTO - RAPPORTI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450503-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - SOSPENSIONE DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO - STABILITÀ DEL RAPPORTO - RAPPORTI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - SUSSISTENZA.*

Al fine dell'applicazione del principio che la prescrizione dei crediti di lavoro non decorre durante il rapporto solo quando questo non sia assistito da garanzia di stabilità, tale stabilità deve essere ravvisata ogni qualvolta il rapporto stesso, indipendentemente dal carattere pubblico o privato del datore di lavoro, sia regolato da una disciplina che, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia del recesso del datore di lavoro alla sussistenza di circostanze obiettive e predeterminate, e, sul piano processuale, affidi al giudice il Sindacato su dette circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo. Questa situazione si verifica nei rapporti soggetti alla disciplina dello statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300) tenuto conto che l'ordine di riassunzione del lavoratore illegittimamente licenziato, contemplato dall'art. 18 dello statuto medesimo, assicura l'indicata stabilità, perché, pur se non suscettibile di esecuzione forzata in Forma specifica, trova adeguata sanzione nell'Obbligo del datore di lavoro inadempiente di versare comunque, ed a tempo indeterminato, la retribuzione al dipendente non riassunto. (V 5097/85, mass n 442493; (V 1268/76, mass n 379956; (Conf 1084/84, mass n 433241).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 n. 4, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)