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Sez. L, Sentenza n. 5192 del 22/10/1985 (Rv. 442493 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RIFIUTO - CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO AL RISARCIMENTO DEL DANNO CONSISTENTE NELLE RETRIBUZIONI MATURATE FINO ALLA DECISIONE - RIGETTO DELLA DOMANDA RELATIVA AL DANNO FUTURO CORRELATO ALLE RETRIBUZIONI MATURANDE - IDONEITÀ A SPIEGARE AUTORITÀ DI GIUDICATO - ERRONEITÀ DELLA DECISIONE E DEL SUO PRESUPPOSTO RAVVISATO NELLA NATURA PROCESSUALE O SOSTANZIALE DELL'INTERESSE AL RISTORO DEL DANNO FUTURO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442493-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RIFIUTO - CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO AL RISARCIMENTO DEL DANNO CONSISTENTE NELLE RETRIBUZIONI MATURATE FINO ALLA DECISIONE - RIGETTO DELLA DOMANDA RELATIVA AL DANNO FUTURO CORRELATO ALLE RETRIBUZIONI MATURANDE - IDONEITÀ A SPIEGARE AUTORITÀ DI GIUDICATO - ERRONEITÀ DELLA DECISIONE E DEL SUO PRESUPPOSTO RAVVISATO NELLA NATURA PROCESSUALE O SOSTANZIALE DELL'INTERESSE AL RISTORO DEL DANNO FUTURO - IRRILEVANZA.*

La sentenza, che, condannando il datore di lavoro, in relazione all'inosservanza dell'Obbligo di assunzione d'invalido a norma della legge 2 aprile 1968 n. 482, al risarcimento del danno consistente nelle retribuzioni maturate fino alla data della pronuncia, rigetti la domanda di ristoro del danno futuro, correlato alle retribuzioni maturande, "per difetto di interesse" sostanziale a causa della Mancanza dello stato di fatto contrario al diritto, è idonea a spiegare, in difetto di impugnazione, autorità di giudicato ai sensi dell'art. 2909 cod. civ. ed a precludere conseguentemente la riproposizione della domanda concernente detto danno futuro, mentre resta in proposito irrilevante l'eventuale erroneità di quella decisione (deducibile solo in Sede d'impugnazione), così come la natura sostanziale o processuale dell'interesse, la cui Mancanza è stata posta a fondamento della decisione medesima.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)