Sez. 1, Sentenza n. 276 del 12/01/2000 (Rv. 532799 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Provvedimento di revisione della patente - Ai sensi del primo comma dell'art. 128 D.Lgs. n. 285 del 1992 - Natura - Provvedimento irrogativo di sanzione amministrativa - Configurabilità - Esclusione - Provvedimento amministrativo di garanzia della sicurezza della circolazione - Configurabilità - Sussistenza - Conseguenze - Inassoggettabilità ad opposizione a sanzione amministrativa ex legge n. 689/81.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
L'art. 128, primo comma, nuovo codice della strada, laddove prevede un provvedimento di revisione della patente di guida, qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei titolari dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica, non configura tale revisione come una sanzione amministrativa, sia pure accessoria, bensì come un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico stradale. Ne consegue che avverso il suddetto provvedimento, ancorché disposto fuori dei casi in cui ne è consentita l'adozione, non è ammissibile l'opposizione ex artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, che il nuovo codice della strada prevede solo per il provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa (principio affermato dalla Suprema Corte con riferimento ad un provvedimento prefettizio che aveva disposto la revisione in ipotesi di guida in stato di ebbrezza).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 128 com. 1 CORTE COST., Cod. Strada art. 128 com. 1, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 128 com. 1, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)